Responsabilità: Il RLS
Definizione di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Secondo il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, in tutte le aziende, o unità produttive, i lavoratori hanno facoltà di eleggere e designare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. che è definito come la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori riguardo gli aspetti relativi alla salute e alla sicurezza durante il lavoro.
Elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo.
Mentre, nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.
In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
In via indicativa, il decreto pone questi numeri minimi:
- un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
- tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
- sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori;
Attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza non ha obblighi giuridici ma solo attribuzioni quindi compiti che può eseguire facoltativamente senza rischio di sanzioni. Riguardo le attribuzioni dell'RLS il decreto stabilisce che, fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- è consultato in merito all'organizzazione della formazione;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dal Decreto;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- partecipa alla riunione periodica aziendale;
- fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro;
- ha accesso ai dati, relativi agli infortuni occorsi in azienda;
- riceve copia del Documento di Valutazione dei Rischi, anche su supporto informatico, da consultare esclusivamente in azienda;
Diritti e doveri del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
L'RLS deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l' delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli. Nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
Nei confronti del RLS, il datore di lavoro è obbligato a:
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi;
- consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza riguardo la nomina del RSPP, la formazione dei lavoratori, la valutazione dei rischi e l'implementazione delle misure di prevenzione e protezione;
Il RLS è tenuto al rispetto della Privacy e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel DUVRI, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell' delle funzioni. È esplicitato che l' delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione;
Prossimi Corsi di formazione
Le date dei corsi presenti nel calendario si intendono come definitive e confermate.
Per maggiori informazione la nostra segreteria è disponibile telefonicamente e attraverso email dal lunedi al venerdi dalle 9 alle 17.
Corso | Date | Orari |
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