Responsabilità: Il Dirigente per la Sicurezza
Definizione di dirigente per la sicurezza
Nel Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 il dirigente è definito come: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.
Ruolo generale del dirigente per la sicurezza
Per la prima volta nella storia della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il Decreto 81 definisce in maniera esplicita ed univoca il dirigente Pertanto il dirigente per la sicurezza è una figura di garanzia che può affiancare il datore di lavoro nei compiti di implementazione del sistema di gestione per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro con compiti meramente attuativi, giacché importanti e talvolta vitali per lo svolgimento del processo aziendale.
Obblighi specifici del dirigente per la sicurezza
Vedi gli obblighi delegabili del datore di lavoro.
La delega di funzioni al dirigente per la sicurezza
Dalla definizione riportata sopra si evince che il dirigente può avere obblighi di natura organizzativa e gestionale; comunque, anche tenendo conto dell'effettività delle sue funzioni e responsabilità, è opportuno che il dirigente per la sicurezza sia formalmente delegato dal datore di lavoro.
Tale delega, in base al dettato Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, deve avere le seguenti caratteristiche:
- che risulti da atto scritto recante data certa;
- che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- che sia accettata dal delegato per iscritto;
Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
Rimangono esclusi dalla delega tutti gli obblighi del datore di lavoro che il decreto 81 definisce esplicitamente come non delegabili.
Obbligo di vigilanza del datore di lavoro
Comunque la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
Tale obbligo di vigilanza si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione di un sistema di gestione per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
La facoltà di sub delega del dirigente per la sicurezza
Il decreto permette al dirigente delegato, di delegare, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro, specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni.
Il soggetto subdelegato non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.
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