Medicina del Lavoro: Sorveglianza Sanitaria
Responsabilità del medico competente
I compiti principali del medico competente comprendono la sorveglianza sanitaria che viene effettuata sia nei casi previsti dalla normativa vigente che in caso di esplicita richiesta del lavoratore interessato a patto che il medico competente la ritenga correlata ai rischi lavorativi.
Contenuto della sorveglianza sanitaria
In breve, la sorveglianza sanitaria comprende:
- visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio;
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute;
- visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- visita medica preventiva in fase preassuntiva su scelta del datore di lavoro che può scegliere tra questi ed un medico del dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
Resta comunque il divieto di effettuare la sorveglianza sanitaria per accertare stati di gravidanza e per tutti gli altri casi vietati dalla normativa vigente.
Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
Comunicazioni annuale alla ASL dei dati della sorveglianza sanitaria
Infine, entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria.
Istituzione e gestione delle cartelle sanitarie
Il Medico competente istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
Il Medico competente consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso con salvaguardia del segreto professionale;
Il Medico competente consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;”
Il Medico competente fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
Il Medico competente informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
Il Medico competente partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
Giudizi di idoneità alla mansione specifica
Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime, per iscritto, uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica,dandone copia al lavoratore e al datore di lavoro, ovvero:
- idoneità;
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- inidoneità temporanea;
- inidoneità permanente.
A seguito del giudizio espresso dal medico competente, il datore di lavoro, attua le misure indicate e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.
Prossimi Corsi di formazione
Le date dei corsi presenti nel calendario si intendono come definitive e confermate.
Per maggiori informazione la nostra segreteria è disponibile telefonicamente e attraverso email dal lunedi al venerdi dalle 9 alle 17.
Corso | Date | Orari |
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Addetto Antincendio | Data temporaneamente non disponibile | |
Aggiornamento Antincendio | Data temporaneamente non disponibile | |
Addetto Primo Soccorso | Data temporaneamente non disponibile | |
Aggiornamento Primo Soccorso | Data temporaneamente non disponibile | |
RLS | Data temporaneamente non disponibile | |
Aggiornamento RLS | Data temporaneamente non disponibile | |
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