Igiene Ambientale: Rischio Radiazioni Ottiche
Radiazioni Ottiche Artificiali
Il Titolo VIII Capo V del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che possono derivare, dall'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro con particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.
Termini e definizioni
- radiazioni ottiche: tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra 100 nm e 1 mm. Si dividono in:
- radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche a lunghezza d’onda compresa tra 100 e 400 nm;
- radiazioni visibili: radiazioni ottiche a lunghezza d’onda compresa tra 380 e 780 nm;
- radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche a lunghezza d’onda compresa tra 780 nm e 1 mm;
- laser (amplificazione di luce mediante emissione stimolata di radiazione): qualsiasi dispositivo al quale si possa far produrre o amplificare le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezze d’onda delle radiazioni ottiche, soprattutto mediante il processo di emissione stimolata controllata;
- radiazione laser: radiazione ottica prodotta da un laser;
- radiazione non coerente: qualsiasi radiazione ottica diversa dalla radiazione laser;
- valori limite di esposizione: limiti di esposizione alle radiazioni ottiche che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche siano protetti contro tutti gli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute conosciuti;
- irradianza (E) o densità di potenza: la potenza radiante incidente per unità di area su una superficie espressa in watt su metro quadrato (W/m2);
- esposizione radiante (H): integrale nel tempo dell’irradianza espresso in joule su metro quadrato (J/m2);
- radianza (L): il flusso radiante o la potenza per unità d’angolo solido per unità di superficie, espressa in watt su metro quadrato su steradiante (W/m2sr);
- livello: la combinazione di irradianza, esposizione radiante e radianza alle quali è esposto un lavoratore.
Valutazione dei rischi
Nell'ambito della valutazione dei rischi, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche cui possono essere esposti i lavoratori.
Il datore di lavoro, in occasione della valutazione dei rischi, presta particolare attenzione ai seguenti elementi:
- il livello, la gamma di lunghezze d’onda e la durata dell’esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche;
- i valori limite di esposizione;
- qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio;
- qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultante dalle interazioni sul posto di lavoro tra le radiazioni ottiche e le sostanze chimiche fotosensibilizzanti;
- qualsiasi effetto indiretto come l’accecamento temporaneo, le esplosioni o il fuoco;
- l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
- la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche;
- per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni pubblicate;
- sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
- una classificazione dei laser stabilita conformemente alla pertinente norma IEC e, in relazione a tutte le sorgenti artificiali che possono arrecare danni simili a quelli di un laser della classe 3B o 4, tutte le classificazioni analoghe;
- le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative attrezzature di lavoro in conformità delle pertinenti direttive comunitarie.
Misure di prevenzione e protezione
Se la valutazione dei rischi, mette in evidenza che i valori limite di esposizione possono essere superati, il datore di lavoro definisce e attua un programma di azione che comprende misure tecniche e/o organizzative destinate ad evitare che l’esposizione superi i valori limite, tenendo conto in particolare:
- di altri metodi di lavoro che comportano una minore esposizione alle radiazioni ottiche;
- della scelta di attrezzature che emettano meno radiazioni ottiche, tenuto conto del lavoro da svolgere;
- delle misure tecniche per ridurre l’emissione delle radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, l’uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute;
- degli opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
- della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
- della limitazione della durata e del livello dell’esposizione;
- della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale;
- delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature.
In base alla valutazione dei rischi, i luoghi di lavoro in cui i lavoratori potrebbero essere esposti a livelli di radiazioni ottiche che superino i valori di azione devono essere indicati con un’apposita segnaletica. Dette aree sono, inoltre, identificate e l’accesso alle stesse è limitato, laddove ciò sia tecnicamente possibile.
Il datore di lavoro adatta le misure citate alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio.
Sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria è effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro.
La sorveglianza sanitaria è effettuata con l’obiettivo di prevenire e scoprire tempestivamente effetti negativi per la salute, nonché prevenire effetti a lungo termine negativi per la salute e rischi di malattie croniche derivanti dall’espo-sizione a radiazioni ottiche.
Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, sono tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali è stata rilevata un’esposizione superiore ai valori limite.
Laddove i valori limite sono superati, oppure sono identificati effetti nocivi sulla salute:
- il medico o altra persona debitamente qualificata comunica al lavoratore i risultati che lo riguardano. Il lavoratore riceve, in particolare, le informazioni e i pareri relativi al controllo sanitario cui dovrebbe sottoporsi dopo la fine dell’esposizione;
- il datore di lavoro è informato di tutti i dati significativi emersi dalla sorveglianza sanitaria tenendo conto del segreto professionale.
Tecniche di misura e strumentazione utilizzata
Per determinare i livelli di irradianza (E), esposizione radiante (H) e radianza (L) delle principali fonti radianti presenti nell’ambiente di lavoro, si procede ad un’attenta valutazione delle stesse, della loro lunghezza d’onda e del tempo di esposizione.
Le rilevazioni radiometriche si eseguono con uno spettroradiometro costituito da una centralina contenente un sensore CCD ad alta risoluzione che si interfaccia, tramite connessione USB, ad un software con il quale si effettuano le misure e se ne analizzano i livelli di irradianza (E) e lo spettro in frequenza.
I rilievi si eseguono posizionando la sonda dello strumento in linea con lo sguardo dell’operatore e, nel caso di assenza del medesimo, nella corrispondente postazione da lui occupata.
Le misure devono riportare le incertezze strumentali dedotte dalle indicazioni fornite dal costruttore o dalle informazioni ricavabili dal certificato di calibrazione dello strumento.
Prossimi Corsi di formazione
Le date dei corsi presenti nel calendario si intendono come definitive e confermate.
Per maggiori informazione la nostra segreteria è disponibile telefonicamente e attraverso email dal lunedi al venerdi dalle 9 alle 17.
Corso | Date | Orari |
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